3 aprile 2025
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;
RENDE NOTO
1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti dagli art. 9 e 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE o DI CORTE D’ASSISE D’APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
2 – I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
3 - Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge 10.04.1951, n. 287):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Si ricorda che l’iscrizione avverrà d’ufficio per tutti coloro i nati dal 01 09.1991 al 31.08.1993
RENDE NOTO
1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti dagli art. 9 e 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE o DI CORTE D’ASSISE D’APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
2 – I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
3 - Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge 10.04.1951, n. 287):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Si ricorda che l’iscrizione avverrà d’ufficio per tutti coloro i nati dal 01 09.1991 al 31.08.1993
Allegati
- avviso[.docx 220,48 Kb - 04/04/2025]
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
Responsabile | Dott.ssa Lombardo Paola | ||||||
Personale | Chiara Varesi | ||||||
Indirizzo | Via G. Mazzini, 1 | ||||||
Telefono |
0385.266258 Interno 1 |
||||||
demografico@comune.portalbera.pv.it |
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Apertura al pubblico |
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