Richiesta Cittadinanza Italiana
Scheda del servizio
Il richiedente la cittadinanza italiana residente in Italia accede tramite il proprio SPID o CIE sul portale informatico dedicato alla procedura al seguente indirizzo:
PORTALE SERVIZI
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Il modello telematico di domanda deve essere compilato allegando i seguenti documenti:
documento di riconoscimento;
atto di nascita e certificato penale formati dalle autorità del Paese di origine;
certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo testo unico;
ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto.
estremi della marca da bollo telematica .
Il possesso di un indirizzo pec, da indicare nell'apposito campo, rende più rapida e sicura la comunicazione con gli Uffici di cittadinanza e riduce sensibilmente i tempi per la definizione del procedimento.
Le comunicazioni, le trasmissioni di documenti e le richieste di informazione successive alla presentazione della domanda andranno rivolte agli Uffici di cittadinanza esclusivamente in modalità informatica, tramite la casella di posta elettronica certificata: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it
Ogni invio dovrà riguardare una sola domanda di cittadinanza, specificando nell’oggetto il numero identificativo della pratica (K10/K10C….). Eventuali documenti allegati dovranno essere in formato pdf, tiff o jpeg e non dovranno superare singolarmente la dimensione di 5 MB per un massimo complessivo di 15MB. Istanze o documenti che dovessero pervenire in forme e modalità diverse dalle sopra indicate non saranno presi in considerazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto legge n. 69 del 2013 e 12 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76.
documento di riconoscimento;
atto di nascita e certificato penale formati dalle autorità del Paese di origine;
certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo testo unico;
ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto.
estremi della marca da bollo telematica .
Il possesso di un indirizzo pec, da indicare nell'apposito campo, rende più rapida e sicura la comunicazione con gli Uffici di cittadinanza e riduce sensibilmente i tempi per la definizione del procedimento.
Le comunicazioni, le trasmissioni di documenti e le richieste di informazione successive alla presentazione della domanda andranno rivolte agli Uffici di cittadinanza esclusivamente in modalità informatica, tramite la casella di posta elettronica certificata: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it
Ogni invio dovrà riguardare una sola domanda di cittadinanza, specificando nell’oggetto il numero identificativo della pratica (K10/K10C….). Eventuali documenti allegati dovranno essere in formato pdf, tiff o jpeg e non dovranno superare singolarmente la dimensione di 5 MB per un massimo complessivo di 15MB. Istanze o documenti che dovessero pervenire in forme e modalità diverse dalle sopra indicate non saranno presi in considerazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto legge n. 69 del 2013 e 12 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76.
CITTADINANZA IURE SANGUINIS
Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2025 è stato determinato il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo (articolo 1, commi 636, 637 e 638 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
La misura del contributo è determinata come segue:
DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS € 600,00
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che riportino l’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce) € 200,00
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che non riportino l’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce) € 300,00
Il pagamento dei contributi come sopra determinati deve essere effettuato mediante il sistema di pagamento PagoPA.
Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo saranno dichiarate improcedibili a norma dell’articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.
La misura del contributo è determinata come segue:
DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS € 600,00
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che riportino l’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce) € 200,00
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che non riportino l’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce) € 300,00
Il pagamento dei contributi come sopra determinati deve essere effettuato mediante il sistema di pagamento PagoPA.
Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo saranno dichiarate improcedibili a norma dell’articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.
Ultimo aggiornamento pagina: 29/01/2025 11:54:12